Il bando Investimenti sostenibili 4.0  prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti dalle PMI conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea e per quelli destinati a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare ovvero a migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.

La misura sì rivolge alle micro e pmi delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) che al momento della presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;
  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 15 maggio 2023.

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework e, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento GBER, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%.

In particolare:

  • nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
  • nel caso di imprese di media dimensione, per il 40% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

I programmi di investimento devono:

  • prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. con ammontare di spese preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
  • essere diretti all’ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
  • essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);
  • prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5.000.000 euro e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
  • prevedere un termine di ultimazione non successivo a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, che riguardino:

a) macchinari, impianti e attrezzature;

b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;

c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);

d) acquisizione di certificazioni ambientali.

La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:

  • le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 del DM 15 maggio 2023 nei limiti del 5 per cento dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c) del predetto decreto;
  • le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico nei limiti del 3 per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi di cui all’articolo 6, comma 2 lettera b) del DM 15 maggio 2023.

Dalle ore 10.00 del 20 settembre sarà possibile avviare la compilazione delle domande che potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

Per ulteriori informazioni su questa misura potete contattarci cliccando qui o chiamando al numero 02.36538873.