Il decreto Transizione 5.0 prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che realizzano nuovi investimenti in beni materiali e immateriali volti alla riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive. Le agevolazioni sono accessibili a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale, purché non siano in stato di fallimento o soggette a sanzioni interdittive. Sono ammissibili i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che comportino una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento di almeno il 3% e il 5% rispettivamente.
Gli investimenti devono essere in linea con le normative sulla sicurezza e il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH).
Per calcolare la riduzione dei consumi energetici le imprese dovranno:
1) stimare i consumi energetici annuali conseguibili per il tramite dei nuovi investimenti con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione
2) ricorrere a uno scenario controfattuale qualora gli investimenti siano effettuati da imprese di nuova costituzione o qualora il progetto non preveda la sostituzione di un bene bensì l’acquisto di uno nuovo.
Il livello di risparmio energetico deve essere mantenuto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo di imposta in cui è stato completato il progetto di innovazione.
La riduzione dei consumi energetici è attestata con:
- certificazione energetica ex ante: individua la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti che si intendono effettuare;
- certificazione energetica ex post: individua la riduzione dei consumi energetici effettivamente conseguiti a seguito del completamento degli investimenti, conformemente a quanto previsto nella certificazione ex ante.
Per fruire del credito d’imposta le imprese dovranno effettuare diverse comunicazioni al GSE:
1) comunicazione preventiva relativa al progetto avviato o da avviare e all’importo del credito potenzialmente spettante. Unitamente deve essere trasmessa la certificazione energetica ex ante. Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione il GSE comunica all’impresa l’importo del credito spettante;
2) comunicazioni periodiche relative allo stato di avanzamento del progetto. In particolare, deve essere trasmessa, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di cui al punto precedente, la comunicazione relativa al pagamento dell’acconto del 20% del costo di acquisto dei beni. In base allo stato di avanzamento il GSE conferma o riduce l’importo del credito spettante;
3) comunicazione finale,entro il 28 febbraio 2026,relativa alla realizzazione del progetto. Unitamente deve essere trasmessa la certificazione energetica ex post, perizia di avvenuta interconnessione e la certificazione dei costi.
PMI può assistere le imprese nella verifica di fattibilità del progetto, nel reperimento di fonti finanziarie agevolate e non, nella richiesta al GSE del credito d’imposta, può fornire anche le certificazioni necessarie ai fini dell’attestazione 4.0 e del risparmio energetico ex ante e ex post.
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