La rivalutazione dei beni d’impresa può essere effettuata con valenza esclusivamente civilistica, ovvero con valenza anche fiscale, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (misura valida per tutti i beni, materiali ed immateriali), da applicarsi sulla differenza tra il costo storico del bene presente in bilancio e il maggior valore attribuito al bene stesso.
Possono essere oggetto di rivalutazione tutti i beni ad eccezione di quelli al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa nonché le partecipazioni purché iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. La rivalutazione può riguardare il singolo bene e non deve essere quindi necessariamente fatta su una pluralità di beni costituenti una classe omogenea.
Soggetti beneficiari
Possono aderire alla norma in oggetto, a prescindere dal regime fiscale adottato (ordinario o semplificato):
- Società di capitali e enti commerciali residenti che non adottano gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio;
- Società di persone commerciali;
- Imprese individuali;
- Enti non commerciali;
- Soggetti non residenti con stabile organizzazione.
Imposta sostitutiva
L’imposta da versare per ottenere una valenza fiscale della rivalutazione è pari al 3% sulla differenza tra vecchio costo di iscrizione e il nuovo valore attribuito, secondo le regole che vedremo di seguito. Sarà inoltre possibile affrancare il fondo rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva del 10% questo comporta la possibilità di distribuzione di utili a mezzo detto fondo senza l’aggravio di ulteriori imposte per la società; qualora infatti si voglia procedere alla distribuzione di detto fondo di rivalutazione senza aver pagato l’imposta sostitutiva lo stesso dovrà essere tasso sia a fini IRES che IRAP (resta ovviamente invariata la tassazione in capo al socio percipiente degli utili).
Beni oggetto di rivalutazione
Possono essere oggetto di rivalutazione, ai sensi delle richiamate disposizioni:
- i beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc, con eccezione per i “meri” costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Secondo quanto chiarito da Assonime (Circolare n. 2 del 7.2.2013) possono essere rivalutati anche i beni che sono stati oggetto di un precedente procedimento di rivalutazione, a condizione che detti beni presentino ancora un valore economico non interamente sfruttato (es. in presenza di rivalutazioni parziali, ulteriori incrementi di valore del bene ecc.).
Tempistiche per effettuare la rivalutazione
la rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2019 e deve essere effettuata nel bilancio al 31/12/2020. I nuovi valori patrimoniali saranno quindi iscritti in bilancio già a partire dal bilancio al 31/12/2020 mentre l’ammortamento maggiorato produrrà i propri effetti a partire dal bilancio al 31/12/2021.
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