“Riconoscimento di un credito di imposta per chi effettua conferimenti in denaro”
Lo scorso 24 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta (art. 26 del Decreto “Rilancio”). Alle PMI che effettuano entro il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 20% dell’ammontare del conferimento medesimo fino a 2 milioni di euro. Inoltre è previsto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale per la società beneficiaria.
L’art. 26 ha introdotto misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino un aumento di capitale. Le società devono avere sede legale in Italia, ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro e devono aver registrato, nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto al 2019.
Il Decreto prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che riconoscerà il credito a seguito della verifica della correttezza dei dati. L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, comunica l’esito della richiesta e, qualora l’esame desse esito positivo, l’importo del credito spettante.