Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge alle imprese che investono nella tutela ambientale e ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Le domande possono essere presentate dalle imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale.

Il Fondo finanzia progetti che hanno almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa – nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 38 e 38 bis del GBER – o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER;
  • uso efficiente delle risorse – attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER – o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).

In particolare:

  • Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:
  • al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

  • Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.
  • Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%

  • Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:
  • al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
  • al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
  • Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:
  • al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
  • Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

Tra le spese sono ammissibili quelle strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

  • suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile);
  • opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
  • impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

Se l’impresa ha richiesto l’applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo sono considerati costi agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto di formazione (viaggi, alloggio, materiali, forniture, ammortamento di attrezzature e strumenti utilizzati per la formazione, ecc.);
  • costi dei servizi di consulenza connessi alla formazione.

La domanda può essere presentata dalle 12.00 del 5 febbraio 2025 alle 12.00 dell’8 aprile 2025.

Per ulteriori informazioni su questa misura potete contattarci cliccando qui o chiamando al numero 02.36538873.

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